Art. 142. Limiti di velocita'
- Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di
70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive
e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi
segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza
per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive dei
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè
lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade
ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
- Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi
da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di
strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati
nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi,
seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro
dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli
enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie
direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma
1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti,
ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato
adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa
nei confronti dell'ente proprietario.
- Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita'
sottoindicate:
- ciclomotori: 45 km/h;
- autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato
all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri
abitati;
- macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati
su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in
tutti gli altri casi;
- quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
- treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di
cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore
a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino
a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,
di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore
a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art.
82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l. mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h
nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati.
- Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b) devono essere indicate le
velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di
veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero
sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli
militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed
Organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
- In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
- Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita'
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità
media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni
del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali,
come precisato dal regolamento. (1)(2)
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate
e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi
di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno
- Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
- Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
.
- Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida
del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore
7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della
patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è
annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis.Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
- Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b),
e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie
e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di
velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore
di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli
obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato.
E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo
179.
- Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma
9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione
della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di
una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
(2) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce :
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
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