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Art. 145. Precedenza
- I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
- Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi,
si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra,
salvo diversa segnalazione.
- Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su
rotaie, salvo diversa segnalazione.
- I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito dall'autorita' competente
ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
- I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art.
37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
- Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio
i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza
a chi circola sulla strada.
- E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di
linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la
possibilita' di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti
da altre direzioni.
- Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e
piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e
dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste
anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata
prossimita' dello sbocco sulla strada.
- I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
- Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
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