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Art. 146. Violazione della segnaletica stradale
- L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico
a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
- Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti
del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli
6 e 7, nonche' dall'articolo 191, comma 4.
- Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante
che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino
la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma
.
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
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