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Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi
- 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia,
di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta
a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche
i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3
i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei
centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse
con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.
- I proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' non devono
essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma
1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia nevicata in atto,
pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita'
possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si
devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni
caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati
anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
- I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita' passando
a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per
incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci
alla distanza necessaria affinche' i conducenti dei veicoli incrociati
possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei proiettori di profondita' avvenga brevemente in modo intermittente
per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare
gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli
circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
- E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita'
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale
uso e' consentito durante la circolazione notturna e diurna e,
in deroga al comma 1 anche all'interno dei centri abitati.
- Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi
di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata
o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie
di emergenza.»;
- Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma
1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati,
utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta
poste dalla parte del traffico.
- I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
- nei casi di ingombro della carreggiata;
- durante il tempo necessario a collocare e riprendere il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
- quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a
velocita' particolarmente ridotta;
- quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
- In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto, deve essere usata la luce
posteriore per nebbia qualora il veicolo ne sia dotato.
- E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi
da quelli indicati nell'art. 151,
- Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero
usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
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