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Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
- Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende
l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della
circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione
della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per
consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre
esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve
comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta
si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia
nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero
deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero
- Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato
il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente
per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
- Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine.
In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere
effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate
delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
- Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' sufficiente
al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a tre metri di larghezza.
- Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
- Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e'
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste
il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto
obbligo di porlo in funzione.
- E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo,
di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte,
senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio
per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante
la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in
funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso;
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 200 a euro 400;
- Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola
le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
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