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Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli
a motore a due ruote
- Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve
stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio
con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando
la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto
di minori di anni cinque.
- Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il
conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con
regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per
l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione
dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151.
- Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere
seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
- E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
- Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti
che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente
rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla
sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono
o limitino la visibilita' al conducente. E'ntro i predetti limiti,
e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594.
- Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente
minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo
e' disposto per novanta giorni.
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