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Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o cose
- La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati
dalle norme previste dal regolamento Cee n. 3820/85.
- Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio
di cui all'art. 14 del regolamento Cee n. 3820/85 debbono essere
esibiti per il controllo, al personale cui sono stati affidati
i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente
codice.
- I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo,
ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
- Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
Cee n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
- Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o
delle copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento
Cee n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal
comma
1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4
e 5 sono ridotte alla meta'.
- Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
.
- Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale,
ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore,
oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio
se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di
riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto
in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione
nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello
stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente
può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante
il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il
viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo.
- (soppresso)
- L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento Cee n. 3820/85 e non tiene
i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati
e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisce
reato.
- Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto
di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione,
per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a
seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare
in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
- Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento
che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente
si riferiscono.
- Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto
di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
- La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti,
sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita
al trasporto.
- Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai
sensi del comma 1, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.
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