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Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

  1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento Cee n. 3820/85.

  2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento Cee n. 3820/85 debbono essere esibiti per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

  3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

  4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento Cee n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

  5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o delle copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento Cee n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

    5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma
    1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla meta'.

  6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma .

  7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma , salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

    7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma , nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

  8. (soppresso)

  9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento Cee n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisce reato.

  10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

  11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

  12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

  13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

  14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 1, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.