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Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo
- I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio
e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono
esser esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12.
- I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri
di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C.
e dell'ispettorato del lavoro.
- Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto
del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro
di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio
che non osservano le dette prescrizioni.
3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
- Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera
il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro
di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
, salvo che il fatto costituisca reato.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima
al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo
e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in
luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo
necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresì indicata l’ora alla quale il conducente può
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo
in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro
, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo.
- Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il
conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.
- L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta
alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma
per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che
il fatto costituisca reato.
- Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di
persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione,
per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a
seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
- Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma
del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione
al trasporto.
- Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
- Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi
7,8 e 9 sono adottate dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
- Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide
entro sessanta giorni.
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