aggiornato


Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

  1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono esser esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

  2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.

  3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma . La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

    3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;

  4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma , salvo che il fatto costituisca reato.

    4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro , nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

  5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
    amministrative previste nel presente articolo si applicano al
    conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il
    conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
    trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una
    attivita' commerciale.

  6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

  7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

  8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

  9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

  10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7,8 e 9 sono adottate dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

  11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.