1. E' vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5
e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto da tre mesi
ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi
per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena
a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione
condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo
240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto
a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore,
salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni
della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura
di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di
cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto
salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni
ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni
caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di
cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione
della
pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il
sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare
fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore
di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per
il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo
di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno
dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino
ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato,
su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o
di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso
di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente
e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della
confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure
previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga
a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto
e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti
per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene
disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis
(2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire
nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre,
in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito
della visita medica.
9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui
ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all’esito della visita medica di
cui al comma 8