Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso a
di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da
tre mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente
si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano
le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1». E' fatta
salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano
le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma
2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano
il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici
ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento
e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3,
su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi
di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5.bis Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e
5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi
per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque,
per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è
depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo
accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone
la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame
di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità
indicate dal regolamento.
7. abrogato
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni
di cui all’articolo 186, comma7. Con l’ordinanza con la quale è
disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera
c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies
del medesimo articolo 186.
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