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Art. 189. Comportamento in caso di incidente
- L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
- Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non
venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili
per l'accertamento delle responsabilita'.
- Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove
possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni
dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in
tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio
alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza,
degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita' dell'incidente.
- In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie
generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
- Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli
coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di
cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
- Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili
le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice
di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo
280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto,
ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti di pena ivi previsti
- Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,
è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei
mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI.
- Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza
a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente
derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza
di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro
ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione
degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del comma 6
- Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma
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