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Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori,
i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al
cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare
la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non
sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
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