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Art. 201. Notificazione delle violazioni.
- Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore, quando questi non
sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal
conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei
soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario
del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo
domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione
può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio
nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui
la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere
alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui
al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito
in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile
o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi
previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è
necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento
avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate
- Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto
cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica
stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si
effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
- Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell'ammini
strazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste
dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo
le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione.».
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A.
o dalla patente di guida del conducente.
- Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
.
- L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti
del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel
termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata
e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno,
il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio
da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione
della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni
previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità,
il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto
ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario,
si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai
sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura
fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono
sospesi i termini per la notifica.
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