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Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
- Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso
ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore,
il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente
trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione
del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
- Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, egli
deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista
per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma
2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 202.
- In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2
e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino
a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque,
per un periodo non superiore a sessanta giorni.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli
di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'ltalia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti
in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell’Unione europea
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