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Art. 219. Revoca della patente di guida.
- Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei
casi previsti dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo
della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce
sanzione amministrativa accessoria nonch‚ nei casi previsti dall'art.120,
comma 1.
- Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza
di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro
i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del
luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;
- Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma
1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente,
dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se
non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e'
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
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