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Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento
di reato
- Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza
di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche'
le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della
revoca della patente.
- Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal
fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima
la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso
di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un
terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale.
- Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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