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Art. 230. Educazione stradale.
- Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia
di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della
circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti,
avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia,
nonche' gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore
della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come atti
vita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi
gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che
con cernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale,
nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento
degli utenti con particolare riferimento all’informazione sui
rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti
e di bevande alcoliche.
- Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi
nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi
di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente
alle predette istituzioni pubbliche e private; I'ordinanza puo'
prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti
sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle amministra zioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
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