Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.
Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi
di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati
per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia
e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale
ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con
i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli
in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al
trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti
a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia
a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche
di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per
la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale
di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite
nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza
di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati
gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti
atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari
di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei
commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso,
ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro
trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione
da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162.
Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative
al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio,
le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei
dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative
e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi
di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione
di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione
aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
.
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