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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE
(G.U.C.E. n. L403 del 30.12.2006)
concernente la patente di guida (Rifusione).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 91/439/CEE
del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di
guida, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione
di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per
motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni
in questione.
2) Le norme relative alle patenti di
guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti,
contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale,
nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone
che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso
da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza
dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di
guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è
in grado di favorire la libera circolazione e la libertà
di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in
materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida,
sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente
alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e
sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un’armonizzazione
più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione
delle politiche comunitarie.
3) La facoltà d’imporre le disposizioni
nazionali in materia di durata di validità, previste dalla
direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l’esistenza contemporanea
di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre
110 diversi modelli di patente negli Stati membri.
Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini,
le forze dell’ordine e le amministrazioni preposte alla gestione
delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti
talvolta ad alcuni decenni fa.
4) Onde evitare che il modello unico
di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre
ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare
tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti
i titolari di patente.
5) La presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite
prima della data di applicazione.
6) Le patenti di guida sono riconosciute
reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare
il periodo di validità indicato dalla presente direttiva
ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata
da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto
per più di due anni.
7) L’introduzione di un periodo di validità
amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare
all’atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più
recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure
previste dagli Stati membri.
8) Per rispondere ad esigenze imprescindibili
di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni
minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere
ad un’armonizzazione delle norme relative agli esami che
i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente
di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire
le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per
la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l’esame di guida
su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l’idoneità
fisica e mentale per la guida di detti veicoli.
9) La prova del rispetto delle
norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per
la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati
al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all’atto
del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente.
Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali
del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione
della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni
della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità
specifica dei conducenti di tali veicoli.
Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre
esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme
minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida
di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero
coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati
dalla durata di validità della patente stessa.
10) È necessario rafforzare
maggiormente il principio dell’accesso graduale alle categorie di
veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati
al trasporto di passeggeri e merci.
11) Ciò nondimeno, gli Stati membri
dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età
per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere
ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali
gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età
al fine di tener conto di situazioni nazionali.
12) Le definizioni delle categorie
dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli
interessati, nonché l’abilità necessaria
alla guida dei veicoli stessi.
13) L’introduzione di una categoria di
patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la
sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo
le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.
14) Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l’accesso
alla guida dei veicoli a persone disabili.
15) Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri
possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro,
sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi
titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.
16) Il modello di patente definito
dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello
unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo,
tale modello di patente deve essere adattato a causa dell’introduzione
di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova
categoria di patente per i motocicli.
17) L’inserimento di un microchip facoltativo
nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe
consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello
di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità
di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò
non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche
tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione,
assistita dal comitato sulla patente di guida.
18) Dovrebbero essere stabilite
norme minime relative all’accesso alla professione di esaminatore
di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida
al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori,
garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei
candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore
armonizzazione degli esami di guida.
19) È opportuno consentire alla
Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati
da I a VI.
20) Le misure necessarie per l’attuazione
della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
21) In particolare la Commissione ha
il potere di stabilire i criteri necessari per l’applicazione della
presente direttiva.
Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE.
22) Poiché gli scopi della presente
direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed
effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita
a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
23) La presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini
di recepimento nel diritto nazionale e all’applicazione delle direttive
di cui all’allegato VII, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modello della patente di guida
1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida
secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle
disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello
Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema
disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati
membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip)
nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative
al microchip di cui all’allegato I, intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo
2. Queste disposizioni prevedono un’omologazione CE che potrà
essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del
microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione
dei dati.
3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida
di cui all’allegato I.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono
inserire dati supplementari, purché questo non interferisca
in alcun modo con l’attuazione della presente direttiva.
Secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, la Commissione
può modificare l’allegato I per garantire l’interoperabilità
futura.
4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare
al modello di cui all’allegato I le modifiche necessarie per l’elaborazione
elettronica della patente di guida.
Articolo 2
Riconoscimento reciproco
1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute
reciprocamente dai medesimi.
2. Allorchè il titolare di una patente di guida nazionale
in corso di validità sprovvista del periodo di validità
amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la
sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che
ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può
applicare alla patente i periodi di validità amministrativa
di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire
da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza
normale nel suo territorio.
Articolo 3
Misure antifalsificazione
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare
i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi
per i modelli di patente rilasciati prima dell’entrata in vigore
della presente direttiva, e ne informano la Commissione.
2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all’allegato
I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione
delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo
2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza
aggiuntivi.
3. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033,
tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino
tutti i requisiti della presente direttiva.
Articolo 4
Categorie, definizioni e età minima
1. La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare
i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può
essere rilasciata dall’età minima indicata per ciascuna categoria.
Per "veicolo a motore" si intende ogni veicolo munito
di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri,
ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.
2. Ciclomotori
Categoria AM
- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione
non superiore a 45 km/h, come definito nell’articolo 1, paragrafo
2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE (2) del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote (esclusi quelli con una velocità
massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli
leggeri a quattro ruote come definito nell’articolo 1, paragrafo
3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE (2);
- l’età minima per la categoria AM è fissata a 16
anni.
3. Motocicli con o senza
sidecar e veicoli a motore a tre ruote:
- per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar,
come definito nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva
2002/24CE (2);
- per triciclo si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche,
come definito nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva
2002/24/CE (2);
a) categoria A1:
- motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima
di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
- l’età minima per la categoria A1 è fissata a 16
anni;
b) categoria A2:
- motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso
non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione
che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
- l’età minima per la categoria A2 è fissata a 18
anni
c) categoria A:
-motocicli
- l’età minima per la categoria A è fissata a 20 anni.
Tuttavia, l’autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria
è subordinata all’acquisizione di un’esperienza di almeno
due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa
esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato
ha almeno 24 anni;
-tricicli di potenza superiore a 15 kW;
- l’età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW
è fissata a 21 anni.
4. Autoveicoli:
- per "autoveicolo" si intende un veicolo a motore, destinato
normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero
al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone
o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli
collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma
non i trattori agricoli o forestali;
- per "trattore agricolo o forestale" si intende ogni
veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi,
la cui funzione principale risiede nella capacità di traino,
specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare
macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati
nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il
trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada
di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è
solo accessoria;
a) categoria B1:
- quadricicli come definito nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera
b) della direttiva 2002/24/CE;
- l’età minima per la categoria B1 è fissata a 16
anni;
- la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non
introducono questa categoria, è necessaria una patente della
categoria B per la guida di questi veicoli;
b) categoria B:
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto
persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria
può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima
autorizzata non superiore a 750 kg.
Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli
interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione
non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg,
gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’allegato
V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
- il completamento di una formazione, oppure
- il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che
il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri indicano l’abilitazione alla guida di tale combinazione
sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.
L’età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;
c) categoria BE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa
massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500
kg;
- l’età minima per la categoria BE è fissata a 18
anni;
d) categoria C1:
autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa
massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore
a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più
di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
e) categoria C1E:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio
la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre
che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio
la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che
la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
- l’età minima per le categoria C1 e C1E è fissata
a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli
nella direttiva 2003/59/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci o passeggeri [6];
f) categoria C:
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa
massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e
costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,
oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
non superi 750 kg;
g) categoria CE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio
la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
- l’età minima per le categorie C e CE è fissata a
21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli
nella direttiva 2003/59/CE (3);
h) categoria D1:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più
di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima
di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
i) categoria D1E:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima
autorizzata è superiore a 750 kg;
- l’età minima per le categorie D1 e D1E è fissata
a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli
nella direttiva 2003/59/CE (3);
j) categoria D:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più
di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono
essere guidati con una patente di categoria D può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
k) categoria DE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i
veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima
autorizzata supera 750 kg;
- l’età minima per le categorie D e DE è fissata 24
anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella
direttiva 2003/59/CE (3).
5. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare
dall’applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari
di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.
Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente
direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione
civile o messi a loro disposizione.
6. Gli Stati membri possono modificare l’età minima per il
rilascio della patente di guida:
a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria
AM;
b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,
- se tra l’età minima per la categoria A1 e l’età
minima per la categoria A2 c’è un intervallo di due anni,
e
- se è richiesta un’esperienza di almeno due anni su motocicli
della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della
categoria A, come previsto all’articolo 4, paragrafo 3, lettera
c), punto i);
d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.
Gli Stati membri possono abbassare l’età minima a 18 anni
per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento
dell’ordine pubblico;
b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione
o manutenzione.
Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore
a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo
sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio
fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite
di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro
territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non
abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi
da 2 a 4.
Articolo 5
Condizioni e limitazioni
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente
è abilitato a guidare.
2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la
guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati,
la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di
cui all’articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.
Articolo 6
Graduazione ed equivalenze tra categorie
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle
seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata
unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria
B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può
essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso
di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come
segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è
valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per
la categoria DE purché il relativo titolare sia già
in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida
per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E
e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è
valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti
di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può
limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2
e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere
la categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche
per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida,
rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.
3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono
accordare le seguenti equivalenze:
a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati
con una patente della categoria B per i tricicli, purché
il titolare abbia almeno 21 anni;
b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una
patente della categoria B.
Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori,
gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare
è abilitato a guidare detti veicoli.
4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono
autorizzare sul loro territorio la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata
di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al
trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età
non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente
di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano
utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e
siano guidati da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a
3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni
e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria
B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati
ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali,
siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per
il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di
qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso
che è stato loro assegnato.
Articolo 7
Rilascio, validità e rinnovo
1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni,
nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente
alle disposizioni degli allegati II e III;
b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria
AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova
di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame
medico per questa categoria.
Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica
delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli
rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli
di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella
patente di guida;
c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento
di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei
comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione
ai sensi dell’allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito
un’esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente
nella categoria A1 o nella categoria A2;
d) al completamento di una formazione o al superamento di una prova
di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al
completamento di una formazione e al superamento di una prova di
verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell’allegato
V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione
di veicoli quale definita nell’articolo 4, paragrafo 4, lettera
b), secondo comma;
e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente
per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro
che rilascia la patente di guida.
2. a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate
dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno
una validità amministrativa di 10 anni.
Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di
guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate
dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
hanno una validità amministrativa di 5 anni.
c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un
nuovo periodo di validità amministrativa per una o più
altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla
guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni
stabilite nella presente direttiva.
d) La presenza di un microchip ai sensi dell’articolo 1 non è
un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo
smarrimento o l’illeggibilità del microchip o qualsiasi altro
danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del
documento.
3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la
sua validità amministrativa è subordinato:
a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità
fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III per le
patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E;
e
b) all’esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica
di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente
di guida, per un periodo di almeno sei mesi.
All’atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM,
A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica
delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale
per la guida descritte nell’allegato III.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa
di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti
inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti
misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità
amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti
per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti
misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa
di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi
categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza
dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni
nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa
di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano
nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al
fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare
altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo
di validità amministrativa ridotto può essere applicato
soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali
e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati
membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida,
le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni
diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. a) Si può essere titolari di un’unica patente di guida;
b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorchè
accerta che il richiedente è già titolare di una patente
di guida;
c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della
lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla
sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono
nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli
motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di
un’altra patente di guida;
d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati
membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete
dell’UE delle patenti di guida.
Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente
applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi
ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica
le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell’abilitazione
alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata
senza che i requisiti fossero soddisfatti.
Articolo 8
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico
e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura
di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente
di guida.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,
si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Esaminatori
A decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli
esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui
all’allegato IV.
Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente
al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative
alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua
a carattere periodico.
Articolo 11
Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio
e al riconoscimento della patente di guida
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità
rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza
normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione
della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo
Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale
categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità
delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro
di residenza normale può applicare al titolare di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro
o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può
procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la
vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha
rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad
un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in
un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente
sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato
la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato
membro.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la
patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in
un altro Stato membro.
5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento
o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità
competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza
normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle
informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato
delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato
la patente iniziale.
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata
da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario,
tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva,
vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente
rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità
competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In
caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale
patente in un altro Stato membro, quest’ultimo può non applicare
il principio del riconoscimento reciproco come definito dall’articolo
2.
Articolo 12
Residenza normale
Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende
il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per
almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali
o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali,
per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone
e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali
sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali
e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che
si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo
in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione
che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è
necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza
di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento
della residenza normale.
Articolo 13
Equivalenze dei modelli di patente non comunitari
1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono
le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all’attuazione
della presente direttiva e le categorie di cui all’articolo 4.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà
di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche
necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafi
4, 5 e 6.
2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19
gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata
dalle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 14
Valutazione
La Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente
direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non
prima di 19 gennaio 2018.
Articolo 15
Reciproca assistenza
Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della
presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da
essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi
si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida istituita
per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo
4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k) all’articolo 6, paragrafi
1 e 2, lettere a), c), d) e e), all’articolo 7, paragrafo 1, lettere
b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15
nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle
categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono
inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore,
alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale
menzione sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 91/439/CEE è abrogata
con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli
Stati membri per quanto concerne i termini di cui all’allegato VII,
Parte B per l’attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.
L’articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato
il 19 gennaio 2009.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente
direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza
di cui all’allegato VIII.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo
2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo
9, l’articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l’articolo 12 e gli
allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19 gennaio
2009.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA
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