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allegato
I - allegato II
DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE
Direttiva
2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica
la direttiva 91/439/CEE del Consiglio
concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 PAG. 0045 - 0057
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, vista la direttiva 91/439/CEE
del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida,
modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE, in particolare l'articolo
7 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1)
È opportuno modificare l'elenco dei codici comunitari armonizzati
riportati negli allegati I e I
bis della direttiva 91/439/CEE.
(2)
L'elenco dei codici comunitari armonizzati deve essere reso più
dettagliato in considerazione dei progressi scientifici e tecnici
conseguiti in materia, nonché dell'esperienza nel frattempo acquisita
a seguito dei precedenti adattamenti.
(3)
I requisiti minimi per gli esami di guida, prescritti nell'allegato
II della direttiva 91/439/CEE, devono essere riveduti alla luce
dei progressi scientifici e tecnici realizzati in materia.
(4)
È opportuno rivedere l'allegato II
al fine di armonizzare ulteriormente gli esami di guida nella Comunità,
adattando le prove di esame alle esigenze del traffico di tutti
i giorni. È inoltre opportuno fissare criteri di valutazione della
prova pratica tali da garantire una maggiore armonizzazione.
(5)
La revisione dell'allegato II
mira ad accrescere la sicurezza stradale ed implica quindi la prescrizione
di requisiti minimi più rigorosi per l'esame teorico e per quello
pratico.
(6)
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere
del comitato per le patenti di guida,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1 La direttiva 91/439/CEE è così modificata:
1)
Gli allegati I e I bis sono modificati conformemente all'allegato
I della presente direttiva. 2) L'allegato
II è sostituito dal testo di cui all'allegato
II della presente direttiva.
Articolo
2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente
la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata
dalla presente direttiva.
Articolo
3
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Articolo
4
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000. Per la Commissione Loyola
De Palacio Vicepresidente
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