aggiornato

allegato I - allegato II


DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE

Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 PAG. 0045 - 0057

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare l'elenco dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE.

(2) L'elenco dei codici comunitari armonizzati deve essere reso più dettagliato in considerazione dei progressi scientifici e tecnici conseguiti in materia, nonché dell'esperienza nel frattempo acquisita a seguito dei precedenti adattamenti.

(3) I requisiti minimi per gli esami di guida, prescritti nell'allegato II della direttiva 91/439/CEE, devono essere riveduti alla luce dei progressi scientifici e tecnici realizzati in materia.

(4) È opportuno rivedere l'allegato II al fine di armonizzare ulteriormente gli esami di guida nella Comunità, adattando le prove di esame alle esigenze del traffico di tutti i giorni. È inoltre opportuno fissare criteri di valutazione della prova pratica tali da garantire una maggiore armonizzazione.

(5) La revisione dell'allegato II mira ad accrescere la sicurezza stradale ed implica quindi la prescrizione di requisiti minimi più rigorosi per l'esame teorico e per quello pratico.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 91/439/CEE è così modificata:

1) Gli allegati I e I bis sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente