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Categorie
di patenti
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ABILITAZIONE
ALLA GUIDA |
Patentino - C.I.G. per minorenni e maggiorenni
(età min. 14 anni) |
ciclomotori (veicoli a due o a tre ruote di
cilindrata fino a 50 cm3 e con una velocità max
di 45 Kmh);
quadricicli leggeri (veicoli a quattro ruote
di massa a vuoto inferiore a 350 Kg, cilindrata max di 50
cm3 e velocità massima di 45 Kmh); |
| A1
(età minima 16 anni) |
Motocicli oltre i 50 cm3 e fino a 125
cm3 (o potenza massima fino a 11 Kw) senza
passeggero
Tricicli a ruote simmetriche con cilindrata oltre
i 50 cm3 e velocità max di 45 kmh (es: Ape Piaggio)
di massa inferiore a 1,3 t. senza passeggero
Quadricicli di massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg
se per trasporto merci) e potenza fino a 15 kW, di massa
non superiore a 1,3 t. senza passeggero
Macchine agricole con massa fino a 2500 kg., larghe
fino a m. 1,60, lunghe fino a 4 m., alte fino a m. 2,50,
senza passeggeri e a velocità max di 40 Kmh
Attenzione: mentre questa
patente prima si poteva tramutare in "A limitata"
al compimento dei 18 anni, ora per accedere alla categoria
A si deve svolgere obbligatoriamente la prova pratica.
Clicca qui per ulteriori informazioni
sulla patente A. |
A
(età min. 18 anni) |
Motocicli oltre i 50 cm3 con passeggero,
con o senza sidecar (la prova pratica va effettuata su
moto di cilindrata superiore a 125 cm3 e potenza
superiore a 11 Kw ovvero 15CV)
Tricicli a ruote simmetriche della categoria A1 ma
con passeggero
Quadricicli della categoria A1 ma con passeggero
Macchine agricole della categoria A1 ma con passeggero.
Clicca qui per ulteriori informazioni
sulla patente A. |
B
(età minima 18 anni) |
Motoveicoli guidabili con la patente A qualunque
sia la loro massa (tranne i motocicli superiori a
125 cm3 e potenza massima di 11 Kw ovvero 15CV
se la patente è stata conseguita dopo il 25.04.1988);
Autoveicoli per trasporto di persone e di cose
con massimo di nove posti totali, compreso il conducente,
e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
t., esclusi autobus o scuolabus;
Macchine agricole qualunque sia la loro massa e sagoma;
Macchine operatrici qualunque sia la loro massa tranne
le eccezionali;
si possono trainare rimorchi leggeri (cioè
fino a 750 kg. di massa totale a pieno carico), mentre i
rimorchi pesanti si possono trasportare solo se la massa
complessiva a pieno carico del rimorchio non supera quella
a vuoto (tara) della motrice e se la massa complessiva a
pieno carico dell'intero complesso (motrice+rimorchio) non
supera le 3,5 t. (devono sussistere entrambe le condizioni
contemporaneamente), altrimenti occorre la E.
Chi
ha conseguito la patente B per tre anni non può superare
la velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle
principali strade extraurbane. |
C
(età min. 18 anni) |
Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle
patenti di cat. B;
Autoveicoli per trasporto di cose con massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t.;
Trattori stradali
Macchine operatrici eccezionali (es. gru o scavatori);
si possono trainare rimorchi leggeri (cioè
fino a 750 kg. di massa totale a pieno carico).
Per
guidare autoveicoli a pieno carico superiori a 7,5 t. occorre
avere più di 21 anni o avere il
KC. |
D
(età min. 21 ani) |
Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle
patenti di cat. B e C;
Autobus ad uso proprio con posti a sedere superiori
a nove compreso il conducente (per condurre autobus in servizio
pubblico di linea o di noleggio con conducente, oltre alla
patente D occorre anche il KD);
si possono trainare rimorchi leggeri con le stesse norme
previste per la patente B, ma per rimorchi pesanti (come gli
autobus snodabili) occorre anche la patente E. |
E
(età min. 18 anni) |
E`
un'estensione delle patenti B, C e D perché abilita
solo al traino di rimorchi pesanti. |
| Patenti Speciali |
Vengono
rilasciate a persone affette da particolari difetti fisici;
abilitano alla guida delle stesse categorie di veicoli di
cui alle patenti A, B e C, con particolari prescrizioni o
adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti
(queste sono indicate sulla patente). Comunque non si possono
assolutamente guidare veicoli con massa a pieno carico superiore
a 11,5 tonnellate e numero di posti a sedere superiore a 16,
escluso il conducente. |
PER RINNOVARE LA PATENTE
La
patente B va rinnovata ogni 10 anni; al raggiungere dei 50 anni
di età, ogni 5 anni; dopo i 70 anni, ogni 3. In ogni caso,
la validità della patente è chiaramente indicata
sulla patente stessa, dove è scritta la data di scadenza.
Il rinnovo - o revisione - ha lo scopo di stabilire la persistenza
dei requisiti psicofisici necessari a potere guidare. Consiste
dunque in una visita medica da effettuarsi in una delle seguenti
autorità sanitarie:
la ASL; un medico militare; un medico del Ministero della Sanità;
un medico della Polizia; un ispettore medico del ministero del
Lavoro o delle
Fs.
Prima di tutto, occorre fare un versamento di 5,19 euro sul c/c
9001 intestato alla Direzione generale della Motorizzazione Civile.
Dopo di che, si prenota la visita presso una delle autorità
saniarie accreditate. Il giorno della visita, ci si dovrà
presentare con una marca da bollo da 10,33 euro e il proprio codice
fiscale. Il certificato medico che verrà rilasciato al
momento della visita, è valido fintanto che non arriverà,
direttamente dagli Uffici Centrali di Roma, il bollino da apporre
sulla propria patente.
In media occorre attendere circa un mese, durante il quale si
può comunque continuare a guidare portando, insieme alla
patente, il certificato medico (anche se non si può guidare
all'estero).
Le
autoscuole e le agenzie di pratiche auto permettono di effettuare
la pratica del rinnovo nelle proprie sedi, ad un costo di poco
superiore a quello sostenuto con il "fai da te".
PER
MODIFICARE LA PATENTE
Cambio di residenza
Per il cambio di residenza è sufficiente recarsi in Comune
e comunicare il nuovo indirizzo; negli uffici comunali si compila
un modulo che viene inviato - a cura del Comune - alla Motorizzazione
Civile.
La Motorizzazione prenderà nota del cambiamento e provvederà
a spedire direttamente al nuovo indirizzo il tagliando adesivo
da applicare alla patente.
Annullare la dicitura "obbligo di guida con lenti"
Con le moderne operazioni laser, è possibile riacquistare
i 10 decimi di vista e dunque non essere più obbligati
a portare gli occhiali mentre si guida. Per togliere tale dicitura
sulla patente, occorre richiedere il rinnovo della patente.
QUANDO
SI PERDE LA PATENTE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente,
occorre:
1)
fare la denuncia presso gli organi di Polizia. Presentarsi con
documento di identità valido e due fotografie formato
tessera a fondo bianco. Viene rilasciato un permeso provvisorio
di guida.
2) Il duplicato della patente arriverà direttamente al
proprio domicilio, via posta. L'interessato dovrà pagare
al postino 1una modica cifra. Nel caso il postino non riesce
a recapitare il documento, lascia nella cassetta della posta
un avviso recante il numero telefonico dell'ufficio postale
dove ritirare il documento.
3) Se, passati 45 giorni dalla data del documento provvisorio,
il duplicato ancora non è stato consegnato, occorre telefonare
al numero verde 800/232323 per avere informazioni sulla pratica
in atto.
4)Attenzione! Nel caso, nel frattempo, si ritrova la patente
originale, occorre immediatamente distruggerla (cfr. Circolare
DTT del 21 marzo 2001).
5) Può accadere, nel momento in cui si fa la denuncia
presso gli organi di Polizia, che venga comunicato l'obbligo
di recarsi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
per avere il duplicato. Questo perchè il nominativo dell'interessato
non risulta essere presente nell'Anagrafe Nazionale degli abilitati
alla guida.
PATENTE
EUROPEA
La patente europea formato "carta di credito" è
disponibile solamente per i neopatentati.
Possono,
i titolari di una patente "normale" farsela sostituire
con quella di nuovo formato?
La sostituzione è possibile solo in questi casi:
- facendo denuncia di smarrimento (vedi sopra)
- dichiarando che la patente vecchia è deteriorata e inoltrando
la richiesta alla Motorizzazione (costo 100 euro circa).
Attenzione però, che nel primo caso, inoltrando una denuncia
di "smarrimento" presso le Autorità Pubbliche,
non è legittimo dire il falso ovviamente; nel secondo
caso la Motorizzazione valuta lo stato di deterioramento secondo
parametri piuttosto precisi. Meglio, dunque, chiedere consulenza
a un'autoscuola o ad un ufficio di pratiche auto.
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