Patenti
C-D-E
Sono
le patenti per le cosiddette "categorie superiori",
e servono a chi fa della guida una professione. L'esame consiste
in una prova teorica orale ed una prova pratica. Per guidare taluni
mezzi può essere necessario abbinare a queste patenti anche
un Certificato di Abilitazione Professionale..
Per la guida professionale, è stato istituito l'obbligo di conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), a partire
dal 30 settembre 2008 per il trasporto persone, e a partire dal 30 settembre 2009 per il trasporto cose).
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ABILITAZIONE
ALLA GUIDA |
| C |
Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle
patenti di cat. B;
Autoveicoli per trasporto di cose con massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t.;
Trattori stradali
Macchine operatrici eccezionali (es. gru o scavatori);
si possono trainare rimorchi leggeri (cioè
fino a 750 kg. di massa totale a pieno carico).
Accessibile a chi ha almeno 18 anni. Una volta occorreva
possedere la patente B da oltre 6 mesi, ma per rispettare
l'art. 5 delle Direttive CEE 91/439, tale comma è
stato abrogato. Per guidare autoveicoli a pieno carico superiori
a 7,5 t. occorre avere più di 21 anni o avere il
KC (vedi C.A.P.). Dal 30 settembre 2009, sarà obbligatorio avere la Carta di Qualificazione del Conducente valida per il trasporto di cose.
VALIDITA': 5 anni fino a 65 anni di età, 2 anni e
con il Certificato della Commissione Medica Locale dopo
i 65 anni. |
| D |
Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle
patenti di cat. B e C;
Autobus ad uso proprio con posti a sedere superiori
a nove compreso il conducente (per condurre autobus in servizio
pubblico di linea o di noleggio con conducente, oltre alla
patente D occorre dal 30 settembre 2008 la Carta di Qualificazione del Conducente valida per il trasporto di persone);
si possono trainare rimorchi leggeri con le stesse norme
previste per la patente B, ma per rimorchi pesanti (come gli
autobus snodabili) occorre anche la patente E.
Accessibile a chi ha almeno 21 anni. Una volta occorreva
possedere la patente B da almeno 12 mesi o la C da 6 mesi,
ma per rispettare l'art. 5 delle Direttive 91/439/CEE, tale
comma è stato abrogato.
VALIDITA': 5 anni fino a 60 anni di età, 1 anno e con
il Certificato della Commissione Medica Locale tra i 60 e
i 65 anni. |
| E |
E`
un'estensione delle patenti B, C e D perché abilita
solo al traino di rimorchi pesanti. |
Cosa
è necessario sapere per l'esame di teoria (Dir. 91/439
CEE)
Oltre alle usuali conoscenze che si richiedono per la patente
B, i candidati alle patenti di categorie superiori devono possedere
la conoscenza di questo argomenti
Categorie C, D, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare
di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:
5.2.1.ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri
utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;
5.2.2.influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;
5.2.3.normativa in materia di pesi e dimensioni (eccetto C1, C1
+ E, D1 e D1 + E);
5.2.4.normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida,
nonché utilizzazione del cronotachigrafo (eccetto C1, C1 + E,
D1 e D1 + E);
5.2.5.principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del
rallentatore(eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E;
5.2.6.precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi
con gli spruzzi d'acqua e di fango;
5.2.7.lettura di una carta stradale.
Inoltre, essi dovranno essere capaci di:
5.2.8.verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo
sistemi);
5.2.9.utilizzare i vari sistemi di frenatura;
5.2.10.utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi
dai freni;
5.2.11.adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto
conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriore
del medesimo.
Categorie B, B+E, C, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:
5.3.1.conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del
loro veicolo.
Categorie B+E, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci
di:
5.4.1.procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio,
alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima.
Categoria
D
I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare
di possedere la conoscenza:
5.5.1.delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;
5.5.2.del comportamento da assumere in caso di incidente;
5.5.3.essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni
particolari relative alla sicurezza del veicolo.
Su
quale veicolo si può sostenere l'esame
Categoria B + E
complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e di
un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1
000 kg, che raggiunge la velocità di 100 km/h e che non rientra
nella categoria B;
Categoria C
veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di
almeno 10 000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge
la velocità di 80 km/h;
Categoria C + E
vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di
almeno 18 000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge
la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo
d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza
di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno
18 000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere
la velocità di almeno 80 km/h;
Categoria D
veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore
a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80
km/h;
Categoria D + E
complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D e
da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere
inferiore a 1 250 kg e che deve poter raggiungere la velocità
di almeno 80 km/h;
Sottocategorie facoltative
Sottocategoria A1
motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm3;
Sottocategoria B1
triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocità
di almeno 60 km/h;
Sottocategoria C1
veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima autorizzata
non è inferiore a 4 000 kg e che deve raggiungere la velocità
di almeno 80 km/h;
Sottocategoria C1 + E
complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C1
e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è di almeno
2 000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge
una velocità di almeno 80 km/h;
Sottocategoria D1
veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la velocità
di almeno 80 km/h;
Sottocategoria D1 + E
complesso costituito da un veicolo d'esame della sottocategoria
D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non è inferiore
a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h.
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